Legge 194/78 Interruzione Volontaria di Gravidanza IVG

In Italia la donna ha diritto di interrompere volontariamente una gravidanza, entro certi limiti temporali. Tale diritto è disciplinato dalla Legge 194 del 22 maggio 1978.

La legge tutela la maternità e l’interruzione volontaria di gravidanza.

In sintesi, le norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza stabiliscono che:

    • La donna può decidere di abortire entro i primi 90 giorni di gravidanza. Entro questo termine l’intervento comporta rischi minimi (dal punto di vista fisico).
    • Trascorso tale termine, l’interruzione della gravidanza è possibile solo se sussistono gravi motivi fisici o psichici, accertati dal medico con l’eventuale consulenza di altri specialisti.
    • Le donne di età inferiore ai diciotto anni, per poter effettuare l’interruzione volontaria della gravidanza, devono avere l’autorizzazione di entrambi i genitori o del giudice tutelare.

Come abortire in Italia?

Per poter abortire in Italia, la donna deve prendere appuntamento con il proprio ginecologo, se non obiettore, oppure si può recare in una struttura consultoriale o in ospedale, per un primo colloquio in cui oltre a certificare l’effettiva presenza della gravidanza viene espressa dalla stessa paziente la volontà di interromperla.

Le ragazze minorenni devono essere accompagnate da un genitore oppure dal proprio tutore, ma possono rivolgersi anche ai Servizi sociali del loro comune di residenza qualora non vogliano informare i genitori.

Una volta concluso il colloquio con il medico la donna riceve un certificato per poter passare alla fase successiva, cioè l’interruzione di gravidanza. Tra il colloquio e l’IVG devono passare 7 giorni (come previsto dalla legge) per eventuali ripensamenti. Nel caso in cui ci si trovi in un caso di particolare urgenza il medico può invece autorizzare l’interruzione senza aspettare i 7 giorni.

COME SI PUÒ ESPLETARE L’IVG?

Un IVG può espletarsi attraverso due modalità:

    • Farmacologica
    • Chirurgica

Aborto Farmacologico

Se non sono trascorsi più di 49 giorni dal concepimento l’aborto avviene mediante la pillola RU486, o “pillola abortiva” RU486, che si prende direttamente in ospedale dopo essersi sottoposte ad alcuni accertamenti.

Aborto chirurgico

Se la gravidanza ha superato i 49 giorni la scelta dell’aborto chirurgico diventa invece l’unica alternativa. Quindi la paziente dovrà sottoporsi ad una isterosuzione.

Cosa significa Aborto terapeutico?

Quando è possibile?

In determinati casi, la legge 194 permette di abortire anche dopo il novantesimo giorno di gravidanza. Si parla, in questa situazione, di aborto terapeutico (o interruzione terapeutica della gravidanza), perché è ammesso solo se la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure se, per la comparsa di gravi complicazioni a carico della salute del feto, sussista un pericolo per la sua salute fisica o psichica.

Per accedere a questa procedura, oltre alla richiesta della paziente, occorre che uno specialista attesti che effettivamente il prosieguo della gravidanza rappresenterebbe un rischio per la salute – psicologica o fisica – della donna.

L’aborto terapeutico in Italia è di norma ammesso non oltre la 22° settimana di gestazione

Un bel problema l’obiezione di coscienza!

Nonostante la legge, in Italia  non sempre (soprattutto nelle regioni centrali e meridionali), intraprendere il percorso di un’interruzione volontaria di gravidanza si rivela un facile.

Al di là delle possibili pressioni psicologiche sulla paziente che sceglie di abortire, molte donne si trovano di fronte alla impossibilità materiale di prenotare in tempo utile una interruzione volontaria di gravidanza per le lunghe liste d’attesa causate dall’alto numero di ginecologi obiettori.

Credo che l’obiezione di coscienza non dovrebbe essere un’opzione per chi sceglie di intraprendere la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia!

E resta una scelta drammatica ed estrema, che il diritto consente nella misura in cui un bene giuridico costituzionalmente sancito si pone in insanabile contrasto con un altro di pari valore: il diritto alla vita del concepito e quello alla salute fisica e psichica della gestante. È il vero spirito della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, la ratio – cioè l’obiettivo – che traspare da tutto il suo testo e che tante pronunce giurisprudenziali hanno confermato nel corso degli anni.
Durante il colloquio il ginecologo e tutto il personale dedicato, illustrerà le diverse possibilità, qualora ci siano, per poter intraprendere un percorso alternativo a quello dell’interruzione; così come l’invito a rifletterci su per sette giorni. Vale a dire che non si riduce alla mera e automatica prescrizione di una “ricetta” ma si cerca di renderla una decisione con un alto livello di consapevolezza per tutte le parti.

Il nostro obiettivo è prendersi cura di ogni paziente in modo unico e personalizzato.